Art. 16 V i g i l a n z a 1. La giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'ente, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, e ne coordina le attivita' affidate con quelle delegate agli enti locali. 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza il presidente della giunta regionale, sentita la medesima, puo: a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'ente; b) provvedere, previa diffida agli organi dell'ente, al compimento degli atti resi obbligatori da disposizioni di legge o di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutino o ne ritardino l'adempimento. 3. Puo' inoltre sciogliere il consiglio di amministrazione dell'ente, su conforme deliberazione della giunta regionale, per gravi violazioni di leggi e regolamenti, per persistenti inadempienze per atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, per persistente inattivita' o per altre attivita' tali da compromettere il buon funzionamento dell'ente. Con la procedura di cui sopra puo' nominare un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi. Su conforme deliberazione del consiglio regionale, puo' revocare il presidente dell'ente per violazioni di leggi e regolamenti, per persistenti inadempimenti per atti dovuti e per accertare gravi irregolarita'.