Art. 16
                          V i g i l a n z a
 
   1.  La giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione
dell'ente, ai sensi dell'art. 25 dello  Statuto,  e  ne  coordina  le
attivita' affidate con quelle delegate agli enti locali.
   2.  Nell'esercizio  dei  poteri  di  vigilanza il presidente della
giunta regionale, sentita la medesima, puo:
     a)  disporre  ispezioni  per accertare il regolare funzionamento
dell'ente;
     b)   provvedere,   previa  diffida  agli  organi  dell'ente,  al
compimento degli atti resi obbligatori da disposizioni di legge o  di
regolamento,  quando  gli  amministratori ne rifiutino o ne ritardino
l'adempimento.
   3.   Puo'  inoltre  sciogliere  il  consiglio  di  amministrazione
dell'ente, su conforme  deliberazione  della  giunta  regionale,  per
gravi violazioni di leggi e regolamenti, per persistenti inadempienze
per  atti  dovuti,  per  dimissioni  della   maggioranza   dei   suoi
componenti, per persistente inattivita' o per altre attivita' tali da
compromettere il buon funzionamento dell'ente. Con  la  procedura  di
cui  sopra  puo' nominare un commissario straordinario per un periodo
non superiore a sei mesi. Su  conforme  deliberazione  del  consiglio
regionale,  puo'  revocare  il presidente dell'ente per violazioni di
leggi e regolamenti, per persistenti inadempimenti per atti dovuti  e
per accertare gravi irregolarita'.