Art. 17. Patrimonio 1. Il patrimonio dell'ente e' costituito da: a) attivita' e passivita' finanziarie; b) beni mobili e immobili, crediti, titoli di credito, beni di natura; c) beni destinati al servizio dell'ente e altre attivita' non disponibili; d) passivita' consolidate e passivita' diverse; e) fondo di dotazione di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253. 2. I beni costituenti il patrimonio dell'ente sono descritti in appositi inventari indicanti gli elementi atti a farne conoscere la consistenza e il valore.