Art. 17.
                              Patrimonio
 
   1. Il patrimonio dell'ente e' costituito da:
     a) attivita' e passivita' finanziarie;
     b)  beni  mobili e immobili, crediti, titoli di credito, beni di
natura;
     c)  beni  destinati  al servizio dell'ente e altre attivita' non
disponibili;
     d) passivita' consolidate e passivita' diverse;
     e)  fondo  di  dotazione  di  cui  all'art.  13  del decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253.
   2.  I  beni  costituenti il patrimonio dell'ente sono descritti in
appositi inventari indicanti gli elementi atti a farne  conoscere  la
consistenza e il valore.