Art. 19 Direttore generale 1. Il direttore generale e' nominato dalla giunta regionale su proposta del consiglio di amministrazione dell'ente e dura in carica quanto il consiglio medesimo. 2. il direttore generale e' scelto fra il personale del ruolo unico regionale inquadrato nella seconda qualifica funzionale dirigenziale ed in possesso dei comprovati requisiti tecnico-professionali. 3. L'incarico di direttore generale puo' essere revocato con provvedimento motivato con le stesse modalita' previste per la nomina. 4. Al direttore spetta, per la durata dell'incarico, una indennita' pari a quella prevista dalla lettera a) dell'art. 78 della legge regionale 31 ottobre 1984, n. 31. 5. L'incarico di direttore generale, con le stesse modalita' fissate dal comma 1, puo' essere conferito con contratto a termine di durata non superiore a quella del consiglio di amministrazione, a un esperto o professionista estraneo all'amministrazione. 6. In tal caso e' attribuito all'incaricato un compenso omnicomprensivo annuo pari alla retribuzione iniziale prevista per il personale regionale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale, aumentata di una somma non superiore al 20% e dell'importo corrispondente alla indennita' integrativa speciale. 7. Il direttore e' responsabile della direzione generale, esercita le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e firma, congiuntamente al presidente, i relativi verbali. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma del presidente e del direttore generale. 8. Il direttore generale e' responsabile del personale e del buon funzionamento della struttura operativa, sovraintende all'attivita' dei servizi anche mediante riunioni periodiche dei responsabili, predispone i piani ed i programmi di attivita', cura, sotto la vigilanza e l'indirizzo del presidente, gli adempimenti per l'attuazione delle deliberazioni degli organi dell'ente ed esercita le altre funzioni demandategli dai regolamenti dell'ente stesso. 9. In caso di assenza e/o impedimento del direttore generale, le sue funzioni sono svolte dal dirigente della seconda qualifica funzionale con maggiore anzianita' di qualifica tra quelli assegnati all'ente e in caso di parita' di anzianita' di qualifica, dal dirigente piu' anziano di eta'.