Art. 19
                          Direttore generale
 
   1.  Il  direttore  generale  e' nominato dalla giunta regionale su
proposta del consiglio di amministrazione dell'ente e dura in  carica
quanto il consiglio medesimo.
   2.  il  direttore  generale  e'  scelto fra il personale del ruolo
unico  regionale  inquadrato  nella  seconda   qualifica   funzionale
dirigenziale    ed    in    possesso    dei    comprovati   requisiti
tecnico-professionali.
   3.  L'incarico  di  direttore  generale  puo'  essere revocato con
provvedimento motivato  con  le  stesse  modalita'  previste  per  la
nomina.
   4.   Al   direttore  spetta,  per  la  durata  dell'incarico,  una
indennita' pari a quella prevista dalla lettera a) dell'art. 78 della
legge regionale 31 ottobre 1984, n. 31.
   5.  L'incarico  di  direttore  generale,  con  le stesse modalita'
fissate dal comma 1, puo' essere conferito con contratto a termine di
durata  non superiore a quella del consiglio di amministrazione, a un
esperto o professionista estraneo all'amministrazione.
   6.   In   tal   caso  e'  attribuito  all'incaricato  un  compenso
omnicomprensivo annuo pari alla retribuzione iniziale prevista per il
personale  regionale  appartenente  alla seconda qualifica funzionale
dirigenziale,  aumentata  di  una  somma  non  superiore  al  20%   e
dell'importo corrispondente alla indennita' integrativa speciale.
   7. Il direttore e' responsabile della direzione generale, esercita
le funzioni di segretario del  consiglio  di  amministrazione  e  del
comitato  esecutivo e firma, congiuntamente al presidente, i relativi
verbali. Gli atti che comportano impegni di spesa  portano  la  firma
del presidente e del direttore generale.
   8.  Il direttore generale e' responsabile del personale e del buon
funzionamento della struttura operativa,  sovraintende  all'attivita'
dei  servizi  anche  mediante  riunioni  periodiche dei responsabili,
predispone i piani ed  i  programmi  di  attivita',  cura,  sotto  la
vigilanza   e   l'indirizzo   del  presidente,  gli  adempimenti  per
l'attuazione delle deliberazioni degli organi dell'ente  ed  esercita
le altre funzioni demandategli dai regolamenti dell'ente stesso.
   9.  In  caso di assenza e/o impedimento del direttore generale, le
sue funzioni  sono  svolte  dal  dirigente  della  seconda  qualifica
funzionale  con maggiore anzianita' di qualifica tra quelli assegnati
all'ente e in  caso  di  parita'  di  anzianita'  di  qualifica,  dal
dirigente piu' anziano di eta'.