Art. 2
                 Interventi per lo sviluppo agricolo
                  e funzioni di organismo fondiario
 
   1.  L'ente  fornisce  servizi  nel  campo dell'assistenza tecnica,
della divulgazione agricola e sperimentazione agraria, con  specifica
attenzione per l'agricoltura biologica e biodinamica.
   2.  Svolge le attivita' di cui all'art. 3 della legge regionale 30
aprile 1985, n. 20 e successive modificazioni.
   3.  Cura,  altresi',  la  predisposizione e la diffusione dell'uso
delle carte geopedologiche, gli adempimenti connessi  alle  attivita'
agrometeorologiche,  la  sperimentazione e divulgazione delle energie
alternative.
   4.  Esercita  sul  territorio  regionale le funzioni in materia di
fitopatologia gia' di  competenza  dell'Osservatorio  delle  malattie
delle piante di Pescara.
   5.  Esercita  le  funzioni  di  organismo fondiario previste dalla
legislazione statale e regionale.
   6.  Favorisce  la formazione, l'organizzazione e il consolidamento
di  imprese  familiari  coltivatrici,   singole   o   associate.   In
particolare   promuove   iniziative   e   strutture  che  favoriscano
l'inserimento dei giovani nell'attivita' agricola.
   7. Realizza, ai sensi del capo II del decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1968, n. 948 e in armonia con  i  piani  zonali,
piani  di  riordino  fondiario  approvati  dalla  Regione; a tal fine
assiste le imprese nella progettazione ed esecuzione delle  opere  di
trasformazione fondiaria e di organizzazione aziendale.
   8.  All'ente,  inoltre,  sono  affidati  i  compiti spettanti alla
Regione per gli  interventi  della  Cassa  per  la  formazione  della
proprieta' contadina nel territorio delle Marche.