Art. 20 Competenze dei servizi 1. La struttura operativa dell'ente si compone: a) del SERVIZIO SVILUPPO AGRICOLO Il servizio ha competenza in materia di assistenza tecnica, comprese la difesa fitosanitaria e l'agrometeorologia, di divulgazione agricola, sperimentazione agraria ed attivita' fondiaria; b) del SERVIZIO COOPERAZIONE Il servizio collabora con il sistema cooperativo ed associativo per la realizzazione dei programmi e di iniziative volti allo sviluppo e al consolidamento dell'associazionismo, fornendo, tra l'altro, assistenza amministrativa, fiscale ed imprenditoriale. Attua tutte le iniziative volte alla miglior organizzazione della produzione ed alla esaltazione della qualita'; c) del SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE Il servizio promuove le attivita' nel campo della individuazione, presentazione e valorizzazione della produzione agricola. 2. Il consiglio di amministrazione stabilisce l'articolazione della direzione generale e dei servizi in uffici e sezioni e ne determina le competenze. Puo' istituire centri di intervento periferici. I relativi provvedimenti sono sottoposti ad approvazione della giunta regionale. 3. Il comitato esecutivo puo' costituire, anche tra il personale assegnato a servizi ed uffici diversi, gruppi di lavoro per la redazione di piani e progetti necessari per il raggiungimento degli obiettivi dell'ente.