Art. 20
                        Competenze dei servizi
 
   1. La struttura operativa dell'ente si compone:
     a) del SERVIZIO SVILUPPO AGRICOLO
   Il  servizio  ha  competenza  in  materia  di  assistenza tecnica,
comprese   la   difesa   fitosanitaria   e   l'agrometeorologia,   di
divulgazione   agricola,   sperimentazione   agraria   ed   attivita'
fondiaria;
     b) del SERVIZIO COOPERAZIONE
   Il  servizio  collabora  con il sistema cooperativo ed associativo
per la  realizzazione  dei  programmi  e  di  iniziative  volti  allo
sviluppo  e  al  consolidamento  dell'associazionismo,  fornendo, tra
l'altro, assistenza amministrativa, fiscale ed imprenditoriale. Attua
tutte   le   iniziative   volte  alla  miglior  organizzazione  della
produzione ed alla esaltazione della qualita';
     c) del SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE
   Il  servizio promuove le attivita' nel campo della individuazione,
presentazione e valorizzazione della produzione agricola.
   2.  Il  consiglio  di  amministrazione  stabilisce l'articolazione
della direzione generale e dei servizi  in  uffici  e  sezioni  e  ne
determina   le   competenze.  Puo'  istituire  centri  di  intervento
periferici. I relativi provvedimenti sono sottoposti ad  approvazione
della giunta regionale.
   3.  Il  comitato esecutivo puo' costituire, anche tra il personale
assegnato a servizi ed  uffici  diversi,  gruppi  di  lavoro  per  la
redazione  di  piani e progetti necessari per il raggiungimento degli
obiettivi dell'ente.