Art. 21
                         C o n s u l e n z e
 
   1.   Il  comitato  esecutivo,  con  deliberazione  motivata,  puo'
conferire incarichi a istituti, enti,  professionisti,  esperti,  per
l'esecuzione   di   particolari   indagini   o  studi  connessi  alle
attribuzioni affidate all'ente e che non possono  essere  svolti  dai
propri uffici.