Art. 21 C o n s u l e n z e 1. Il comitato esecutivo, con deliberazione motivata, puo' conferire incarichi a istituti, enti, professionisti, esperti, per l'esecuzione di particolari indagini o studi connessi alle attribuzioni affidate all'ente e che non possono essere svolti dai propri uffici.