Art. 22
                        Formazione degli atti
 
   1.  Ai fini della individuazione dei responsabili dei singoli atti
o delle omissioni, ogni provvedimento  amministrativo  di  competenza
del presidente e del comitato esecutivo, e' oggetto di istruttoria da
parte del competente ufficio.
   2.  Il responsabile dell'ufficio rimette, tramite il dirigente del
servizio,  al  direttore  generale  una  o  piu'  proposte  di   atto
amministrativo  da lui sottoscritte con allegati i pareri necessari a
norma d legge, ovvero la documentazione della avvenuta richiesta.
   3. Il responsabile del servizio provvede a dar corso alle proposte
ovvero  ne  dispone  la  restituzione  all'ufficio  per   l'ulteriore
istruttoria, con le indicazioni che ritenga eventualmente necessarie.
Le operazioni e le valutazioni tecniche coinvolgono esclusivamente la
responsabilita' di coloro che le hanno poste in essere.
   4.  Il  dirigente  del  servizio e' responsabile della proposta di
atto amministrativo trasmessa al direttore generale.
   5.  Il direttore generale correda la proposta del proprio parere e
la trasmette al presidente;  puo'  altresi'  presentare  direttamente
proprie proposte.
   6.  I  provvedimenti  del  comitato esecutivo dell'ente assunti in
difformita' alle proposte del responsabile  del  servizio  competente
e/o del direttore esentano costoro dalle relative responsabilita'.
   7.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  che  il comitato esecutivo
deliberi indipendentemente da ogni istruttoria o  proposta  da  parte
del  servizio  competente  e/o  della  direzione  generale.  Di  tale
circostanza e' fatta menzione in delibera.