Art. 23.
      Responsabilita' dei servizi, degli uffici e delle sezioni
 
   1.  La  responsabilita'  dei  servizi e' affidata a dipendenti del
ruolo unico regionale, inquadrati nella seconda qualifica  funzionale
dirigenziale.  La  responsabilita'  dei  servizi  e' attribuita dalla
giunta  regionale  su  proposta  del  comitato  esecutivo  dell'ente,
sentito il direttore generale.
   2.  La  responsabilita'  degli uffici e' affidata a dipendenti del
ruolo unico regionale, assegnati funzionalmente all'ente,  inquadrati
nella  prima qualifica funzionale dirigenziale; essa viene attribuita
dal comitato  esecutivo,  su  proposta  del  presidente,  sentiti  il
responsabile del servizio competente ed il direttore generale.
   3.  La  responsabilita' delle sezioni e' affidata a dipendenti del
ruolo unico regionale, assegnati funzionalmente all'ente,  inquadrati
nell'ottava   qualifica   funzionale   -   funzionario-;  essa  viene
attribuita  dal  comitato  esecutivo,  su  proposta  del  presidente,
sentiti  il  responsabile  del  servizio  competente  ed il direttore
generale.
   4.  La  revoca degli incarichi avviene con le stesse procedure del
conferimento.
   5.  Ai  responsabili  del  servizio  o  dell'ufficio  puo'  essere
conferita rispettivamente  anche  la  responsabilita'  di  uno  degli
uffici  o  di  una  delle  sezioni  in  cui si articola il servizio o
l'ufficio medesimo.
   6.  Le  attribuzioni, i compiti e le responsabilita' dei dirigenti
dei servizi e degli uffici dell'ente  sono  quelli  stabiliti  per  i
dirigenti dei servizi ed uffici regionali dalla legge regionale sulla
organizzazione    amministrativa    e    dalla    legge     regionale
sull'ordinamento,  sullo  stato giuridico e sul trattamento economico
dei dipendenti regionali.