Art. 24
                      Contingente del personale
 
   1. Il terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 8 giugno 1983,
n. 13 e' sostituito dal seguente:
   "nell'ambito   del   ruolo   unico  del  personale  regionale,  il
contingente assegnato all'ente e' fissato in numero di 141 unita', di
cui:
     a) n. 4 alla seconda qualifica funzionale dirigenziale;
     b) n. 10 alla prima qualifica funzionale dirigenziale;
     c) n. 29 all'ottava qualifica funzionale;
     d) n. 34 alla settima qualifica funzionale;
     e) n. 41 alla sesta qualifica funzionale;
     f) n. 5 alla quinta qualifica funzionale;
     g) n. 12 alla quarta qualifica funzionale;
     h) n. 6 alla terza qualifica funzionale;
   2.  Ferma restando la dotazione organica complessiva del personale
di n. 1986 unita', la tabella B  allegata  alla  legge  regionale  31
ottobre 1984, n. 31 viene modificata come segue:
     a)  la  dotazione  organica  della  seconda qualifica funzionale
dirigenziale viene fissata in n. 53 unita';
     b)  la dotazione organica della prima qualifica funzionale viene
fissata in n. 2 unita'.
   3.   Il   contingente  del  personale  appartenente  alla  seconda
qualifica funzionale dirigenziale, di cui al comma 1  e'  comprensivo
del posto di direttore generale dell'ente.
   4.  L'assegnazione  del  personale  all'ente  e'  affettuata dalla
giunta regionale nell'ambito del  contingente  di  cui  al  comma  1,
numericamente  ripartito  nelle  qualifiche  e  figure  professionali
elencate nell'allegato alla presente legge.
   5.   A   seguito   della  sostituzione  dei  "livelli  retributivi
funzionali" con le "qualifiche funzionali" le figure individuate  nei
vari   livelli   ed  attribuite  ai  dipendenti  regionali  ai  sensi
dell'articolo  23  della  legge  regionale  6  giugno  1983,  n.   13
costituiscono    articolazioni    delle   corrispondenti   qualifiche
funzionali fino alla determinazione di nuovi profili professionali.
   6.  Il  contingente  della  ottava  qualifica  funzionale,  figura
professionale 8.6 "assistente  in  controllo  di  gestione"  previsto
all'allegato  alla  presente  legge  in  complessive  numero  quattro
unita', viene ripartito per specifiche mansioni e  titolo  di  studio
come segue:
     a)  n.  1  per  "assistente esperto in marketing" in possesso di
diploma di laurea in economia e commercio per assicurare  nell'ambito
delle  posizioni  di lavoro individuate nella struttura dell'ente, lo
svolgimento delle attivita':
      a1)  in  materia  di  consulenza  su  qualsiasi tipo di impresa
agricola, a  livello  industriale  o  commerciale,  per  la  migliore
organizzazione di vendita dei prodotti agricoli;
      a2) nella determinazione dei piani di produzione;
      a3) in ricerche di mercato;
      a4) nei mezzi pubblicitari;
      a5) nella ricerca dei canali di distribuzione;
      a6) nelle forme di confezione;
      a7) nei sistemi di trasporto;
      a8) nell'attivita' di vendita ed acquisti;
      a9)  altre assimilabili per capacita' professionali, conoscenze
preliminari ed esperienza;
     b)  n.  1  per  "assistente  esperto in politiche di mercato" in
possesso del diploma di laure in economia e commercio per  assicurare
nell'ambito  delle  posizioni  di  lavoro individuate nella struttura
dell'ente lo svolgimento delle attivita':
      b1) nel campo delle analisi di mercato;
      b2)   nel   campo  della  circolazione  dei  prodotti  agricoli
all'interno della  Regione,  sul  territorio  nazionale,  nell'ambito
della comunita' europea e nei paesi extracomunitari;
      b3)  nelle  discipline  legislative  nazionali,  comunitarie ed
extracomunitarie regolanti il movimento dei prodotti agricoli;
      b4) nel campo delle negoziazioni;
      b5)  altre assimilabili per capacita' professionali, conoscenze
preliminari ed esperienze;
     c)  n.  2  "assistenti  esperti  in  controllo  di  gestione" in
possesso di laurea in economia e commercio per assicurare nell'ambito
delle  posizioni  di  lavoro individuate nella struttura dell'ente lo
svolgimento delle attivita':
      c1)  nel  campo  della  programmazione  operativa in materia di
organizzazione aziendale;
      c2) in materia di contabilita' aziendale agricola;
      c3) in analisi di produttivita' e costi;
      c4) in materia di controllo dei consumi;
      c5)  altre assimilabili per capacita' professionali, conoscenze
preliminari ed esperienze.
   7.   Il   contingente  dell'ottava  qualifica  funzionale,  figura
professionale  8.10  "assistente  in  materie  ecologiche"   previste
all'allegato  alla  presente legge in complessive dodici unita' viene
ripartito per specifiche mansioni e titolo di studio come segue:
     a)  n.  2  "assistenti  in pedologia" in possesso del diploma di
laurea in scienze agrarie e geologia per assicurare nell'ambito delle
posizioni   di   lavoro  individuate  nella  struttura  dell'ente  lo
svolgimento delle attivita':
      a1)  nel  campo  delle  discipline  sulle  compenenti  fisiche,
chimiche, mineralogiche, biologiche, morfologiche  ed  evolutive  del
suolo;
      a2)  in  materia  di  classicazione dei suoli e cartografia dei
suoli;
      a3) in materia di bonifica;
      a4)  in  materia  di  proprieta'  fisico-meccaniche del terreno
agrario;
      a5)  altre assimilabili per capacita' professionali, conoscenze
preliminari ed esperienza;
     b)  n.  2  "assistenti chimico-agrari" in possesso di diploma di
laurea in chimica  per  assicurare  nell'ambito  delle  posizioni  di
lavoro  individuate  nella  struttura  dell'ente lo svolgimento delle
attivita':
      b1) nel campo delle discipline in chimica-agraria;
      b2) in materia di costituenti chimici del terreno agrario e sue
proprieta';
      b3) in materia di concimazioni e fertilizzanti;
      b4) in materia di economia della fertilita' del terreno e delle
piante;
      b5) in materia di prodotti chimici diserbanti;
      b6) in materia di prodotti antiparassitari, anticrittogamici ed
insetticidi;
      b7)  in altre materie assimilabili per capacita' professionali,
conoscenze preliminari ed esperienza;
     c)  n.  2  "assistenti  in  materia  biologiche"  in possesso di
diploma di  laurea  in  biologia  per  assicurare  nell'ambito  delle
posizioni   di   lavoro  individuate  nella  struttura  dell'ente  lo
svolgimento delle attivita':
      c1)  nel  campo  delle  discipline  della biologia applicata in
agricoltura;
      c2) nel campo delle discipline idrogeologiche;
      c3) nel campo delle discipline limnologiche;
      c4) nel capo della biologia del suolo;
      c5)  in  materia  di  innesti  nei vegetali e del miglioramento
genetico dei vegetali;
      c6) in materia di parassitismo;
      c7) in materia di ambiente montano e sua vita vegetale;
      c8) in materia di ambiente montano e sua vita animale;
      c9)  in materia di conservazione del patrimonio di variabilita'
genetica;
     c10)   in   altre   assimilabili  per  capacita'  professionali,
conoscenze preliminari ed esperienze;
     d)  n.  2  "assistenti  in  enologia"  in  possesso di laurea in
scienze agrarie  oppure  chimica  per  assicurare  nell'ambito  delle
posizioni   di   lavoro  individuate  nella  struttura  dell'ente  lo
svolgimento delle attivita':
      d1) in tema di ricerca, sperimentazione ed analisi dei vini;
      d2)   nella   tecnica   di   fabbricazione,   conservazione   e
miglioramento dei vini;
      d3)  in  tema  di  consulenza  alle  cantine  sociali  ed  alle
organizzazioni collettive dei viticoltori e degli enopoli gestiti  da
consorzi   o   associazioni   dei  produttori  per  l'attivazione  di
un'enologia moderna e razionale per la produzione dei vini genuini  e
di qualita';
      d4)   iin   altre  assimilabili  per  capacita'  professionali,
conoscenze preliminari ed esprienza;
     e)  n.  2  "assistenti  fitopatologi"  in  possesso di laurea in
scienze agrarie, in  scienze  naturali,  in  scienze  biologiche  per
assicurare  nell'ambito  delle  posizioni di lavoro individuate nella
struttura dell'ente lo svolgimento delle attivita':
      e1) nel campo delle discipline in patologia vegetale;
      e2) nel campo della entomologia agraria;
      e3)   in   altre   assimilabili  per  capacita'  professionale,
conoscenze preliminari ed esperienza;
     f) n. 1 "assistente geologo" in piossesso di laurea in geologia,
per assicurare nell'ambito  delle  posizioni  di  lavoro  individuate
nella struttura dell'ente lo svolgimento delle attivita';
      f1) nel campo delle discipline geomorfologiche;
      f2) in materia di azione morfogenetica delle acque correnti;
      f3) in materia di riserva ed utilizzo delle acque sotterranee;
      f4)  in  materia  di  conservazione  e protezione dell'ambiente
fluviale e dei torrenti;
      f5)  altre assimilabili per capacita' professionale, conoscenze
preliminari ed esperienza;
     g)  n. 1 "assistente meteorologo" in possesso di laure in fisica
per assicurara nell'ambito  delle  posizioni  di  lavoro  individuate
nella struttura dell'ente lo svolgimento delle attivita';
      g1)  in materia di climatologia ed azione sulla vegetazione del
territorio marchigiano;
      g2) in materia di radiazioni ed effetti sulla vegetazione;
      g3) in materia di meteorologia;
      g4)  altre assimillabili per capacita' professioale, conoscenze
preliminari ed esperienza.
   8. Il personale regionale di ruolo adibito alle funzioni di cui al
comma 4 del precendente articolo 2 e' assegnato  funzionalmente  alle
dipendenze   dell'Ente   di   Sviluppo   Agricolo,  fermo  rimane  il
contingente organico di cui al comma 1.