Art. 24 Contingente del personale 1. Il terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 8 giugno 1983, n. 13 e' sostituito dal seguente: "nell'ambito del ruolo unico del personale regionale, il contingente assegnato all'ente e' fissato in numero di 141 unita', di cui: a) n. 4 alla seconda qualifica funzionale dirigenziale; b) n. 10 alla prima qualifica funzionale dirigenziale; c) n. 29 all'ottava qualifica funzionale; d) n. 34 alla settima qualifica funzionale; e) n. 41 alla sesta qualifica funzionale; f) n. 5 alla quinta qualifica funzionale; g) n. 12 alla quarta qualifica funzionale; h) n. 6 alla terza qualifica funzionale; 2. Ferma restando la dotazione organica complessiva del personale di n. 1986 unita', la tabella B allegata alla legge regionale 31 ottobre 1984, n. 31 viene modificata come segue: a) la dotazione organica della seconda qualifica funzionale dirigenziale viene fissata in n. 53 unita'; b) la dotazione organica della prima qualifica funzionale viene fissata in n. 2 unita'. 3. Il contingente del personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale, di cui al comma 1 e' comprensivo del posto di direttore generale dell'ente. 4. L'assegnazione del personale all'ente e' affettuata dalla giunta regionale nell'ambito del contingente di cui al comma 1, numericamente ripartito nelle qualifiche e figure professionali elencate nell'allegato alla presente legge. 5. A seguito della sostituzione dei "livelli retributivi funzionali" con le "qualifiche funzionali" le figure individuate nei vari livelli ed attribuite ai dipendenti regionali ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 13 costituiscono articolazioni delle corrispondenti qualifiche funzionali fino alla determinazione di nuovi profili professionali. 6. Il contingente della ottava qualifica funzionale, figura professionale 8.6 "assistente in controllo di gestione" previsto all'allegato alla presente legge in complessive numero quattro unita', viene ripartito per specifiche mansioni e titolo di studio come segue: a) n. 1 per "assistente esperto in marketing" in possesso di diploma di laurea in economia e commercio per assicurare nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura dell'ente, lo svolgimento delle attivita': a1) in materia di consulenza su qualsiasi tipo di impresa agricola, a livello industriale o commerciale, per la migliore organizzazione di vendita dei prodotti agricoli; a2) nella determinazione dei piani di produzione; a3) in ricerche di mercato; a4) nei mezzi pubblicitari; a5) nella ricerca dei canali di distribuzione; a6) nelle forme di confezione; a7) nei sistemi di trasporto; a8) nell'attivita' di vendita ed acquisti; a9) altre assimilabili per capacita' professionali, conoscenze preliminari ed esperienza; b) n. 1 per "assistente esperto in politiche di mercato" in possesso del diploma di laure in economia e commercio per assicurare nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura dell'ente lo svolgimento delle attivita': b1) nel campo delle analisi di mercato; b2) nel campo della circolazione dei prodotti agricoli all'interno della Regione, sul territorio nazionale, nell'ambito della comunita' europea e nei paesi extracomunitari; b3) nelle discipline legislative nazionali, comunitarie ed extracomunitarie regolanti il movimento dei prodotti agricoli; b4) nel campo delle negoziazioni; b5) altre assimilabili per capacita' professionali, conoscenze preliminari ed esperienze; c) n. 2 "assistenti esperti in controllo di gestione" in possesso di laurea in economia e commercio per assicurare nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura dell'ente lo svolgimento delle attivita': c1) nel campo della programmazione operativa in materia di organizzazione aziendale; c2) in materia di contabilita' aziendale agricola; c3) in analisi di produttivita' e costi; c4) in materia di controllo dei consumi; c5) altre assimilabili per capacita' professionali, conoscenze preliminari ed esperienze. 7. Il contingente dell'ottava qualifica funzionale, figura professionale 8.10 "assistente in materie ecologiche" previste all'allegato alla presente legge in complessive dodici unita' viene ripartito per specifiche mansioni e titolo di studio come segue: a) n. 2 "assistenti in pedologia" in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie e geologia per assicurare nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura dell'ente lo svolgimento delle attivita': a1) nel campo delle discipline sulle compenenti fisiche, chimiche, mineralogiche, biologiche, morfologiche ed evolutive del suolo; a2) in materia di classicazione dei suoli e cartografia dei suoli; a3) in materia di bonifica; a4) in materia di proprieta' fisico-meccaniche del terreno agrario; a5) altre assimilabili per capacita' professionali, conoscenze preliminari ed esperienza; b) n. 2 "assistenti chimico-agrari" in possesso di diploma di laurea in chimica per assicurare nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura dell'ente lo svolgimento delle attivita': b1) nel campo delle discipline in chimica-agraria; b2) in materia di costituenti chimici del terreno agrario e sue proprieta'; b3) in materia di concimazioni e fertilizzanti; b4) in materia di economia della fertilita' del terreno e delle piante; b5) in materia di prodotti chimici diserbanti; b6) in materia di prodotti antiparassitari, anticrittogamici ed insetticidi; b7) in altre materie assimilabili per capacita' professionali, conoscenze preliminari ed esperienza; c) n. 2 "assistenti in materia biologiche" in possesso di diploma di laurea in biologia per assicurare nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura dell'ente lo svolgimento delle attivita': c1) nel campo delle discipline della biologia applicata in agricoltura; c2) nel campo delle discipline idrogeologiche; c3) nel campo delle discipline limnologiche; c4) nel capo della biologia del suolo; c5) in materia di innesti nei vegetali e del miglioramento genetico dei vegetali; c6) in materia di parassitismo; c7) in materia di ambiente montano e sua vita vegetale; c8) in materia di ambiente montano e sua vita animale; c9) in materia di conservazione del patrimonio di variabilita' genetica; c10) in altre assimilabili per capacita' professionali, conoscenze preliminari ed esperienze; d) n. 2 "assistenti in enologia" in possesso di laurea in scienze agrarie oppure chimica per assicurare nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura dell'ente lo svolgimento delle attivita': d1) in tema di ricerca, sperimentazione ed analisi dei vini; d2) nella tecnica di fabbricazione, conservazione e miglioramento dei vini; d3) in tema di consulenza alle cantine sociali ed alle organizzazioni collettive dei viticoltori e degli enopoli gestiti da consorzi o associazioni dei produttori per l'attivazione di un'enologia moderna e razionale per la produzione dei vini genuini e di qualita'; d4) iin altre assimilabili per capacita' professionali, conoscenze preliminari ed esprienza; e) n. 2 "assistenti fitopatologi" in possesso di laurea in scienze agrarie, in scienze naturali, in scienze biologiche per assicurare nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura dell'ente lo svolgimento delle attivita': e1) nel campo delle discipline in patologia vegetale; e2) nel campo della entomologia agraria; e3) in altre assimilabili per capacita' professionale, conoscenze preliminari ed esperienza; f) n. 1 "assistente geologo" in piossesso di laurea in geologia, per assicurare nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura dell'ente lo svolgimento delle attivita'; f1) nel campo delle discipline geomorfologiche; f2) in materia di azione morfogenetica delle acque correnti; f3) in materia di riserva ed utilizzo delle acque sotterranee; f4) in materia di conservazione e protezione dell'ambiente fluviale e dei torrenti; f5) altre assimilabili per capacita' professionale, conoscenze preliminari ed esperienza; g) n. 1 "assistente meteorologo" in possesso di laure in fisica per assicurara nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura dell'ente lo svolgimento delle attivita'; g1) in materia di climatologia ed azione sulla vegetazione del territorio marchigiano; g2) in materia di radiazioni ed effetti sulla vegetazione; g3) in materia di meteorologia; g4) altre assimillabili per capacita' professioale, conoscenze preliminari ed esperienza. 8. Il personale regionale di ruolo adibito alle funzioni di cui al comma 4 del precendente articolo 2 e' assegnato funzionalmente alle dipendenze dell'Ente di Sviluppo Agricolo, fermo rimane il contingente organico di cui al comma 1.