Art. 25
                            Finanziamenti
 
   1.  Alle  spese  per  il funzionamento e le attivita' dell'ente si
provvede:
     a) con le rendite patrimoniali;
     b)  con i contributi stanziati nel bilancio della Regione per il
funzionamento e per l'attuazione dei programmi annuali di attivita';
     c)   con   le   entrate   derivanti   da  finanziamenti  per  la
realizzazione di attivita' e di opere previste dalle leggi regionali,
statali e comunitarie;
     d) con i proventi riscossi per servizi e attivita';
     e) con le oblazioni volontarie e le liberalita' disposte da enti
pubblici e da privati.