Art. 25 Finanziamenti 1. Alle spese per il funzionamento e le attivita' dell'ente si provvede: a) con le rendite patrimoniali; b) con i contributi stanziati nel bilancio della Regione per il funzionamento e per l'attuazione dei programmi annuali di attivita'; c) con le entrate derivanti da finanziamenti per la realizzazione di attivita' e di opere previste dalle leggi regionali, statali e comunitarie; d) con i proventi riscossi per servizi e attivita'; e) con le oblazioni volontarie e le liberalita' disposte da enti pubblici e da privati.