Art. 3
                     Sviluppo della cooperazione
           e dell'associazionismo produttivo in agricoltura
 
   1.   L'ente   collabora   con   le   organizzazioni   cooperative,
professionali, sindacali e dei produttori,  nella  realizzazione  dei
programmi  e  delle  iniziative  intese  a promuovere e sviluppare la
cooperazione e le altre forme associative. Puo' pertanto:
    a)  fornire alle cooperative e alle associazioni riconosciute dei
produttori agricoli assistenza tecnica e  amministrativa  e  favorire
l'organizzazione e la gestione dei servizi di interesse comune;
    b)  assistere  e  favorire  le  cooperative  nella realizzazione,
acquisto, miglioramento  e  ammodernamento  degli  impianti  e  delle
attrezzature;
    c)  fornire  alle  cooperative  ed alle associazioni agricole, su
provvedimento  della  giunta  regionale,   assistenza   economica   e
finanziaria,  anche  mediante  anticipazioni  per la realizzazione di
impianti ed attrezzature e sulla concessione di prestiti e contributi
agricoli;
    d)  partecipare,  su  richiesta  delle  cooperative  agricole, al
collegio dei revisori dei conti delle stesse;
     e) assumere, previa autorizzazione della giunta regionale, quote
di partecipazione in societa' di interesse agricolo.
   2. Qualora siano carenti o inadeguate le iniziative dei produttori
rispetto ai piani e programmi regionali e comprensoriali,  la  giunta
regionale  puo'  affidare  all'ente  la realizzazione degli impianti,
attrezzature e servizi di  interesse  comune  previsti  nei  piani  e
programmi e autorizzarne la gestione nella fase di avviamento.
   3.  La  giunta,  su  proposta  del  consiglio  di  amministrazione
dell'ente, puo' autorizzare l'ente a gestire direttamente impianti  e
servizi  di  interesse  comune  per  i produttori agricoli in caso di
grave difficolta' o dissesto delle cooperative e di  altri  organismi
che li gestiscono.
   4.  In  ogni caso la gestione degli impianti o servizi deve essere
affidata o riaffidata entro tre anni a produttori associati.
   5.  Le  gestioni  dirette  di  impianti collettivi e di servizi da
parte dell'ente sono considerate ai sensi dell'art. 3, ultimo  comma,
della legge n. 386/76 imprese agricole a tutti gli effetti.
   6.  L'ente  puo' far ricorso al credito agrario ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1976, n. 386.