Art. 6 Composizione del consiglio di amminitrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed e' composto, oltre che dal presidente dell'ente, da: a) 10 consiglieri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a sette; b) 3 consiglieri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due terzi e designati dalle organizzazioni cooperative maggiomente rappresentative a livello regionale; c) 12 consiglieri designati dalle organizzazioni professionali sindacali agricole maggiomente rappresentative a livello nazionale e in proporzione alla effettiva rappresentativita' di ciascuna di esse a livello regionale; d) 1 consigliere in rapresentanza del personale in servizio designato mediante assemblea convocata dal presidente del'ente. 2. Il consiglio di amministrazione scade con il consiglio regionale. Esso viene rinnovato entro i successivi quattro mesi e, comunque, rimane in carica fino al suo rinnovo. 3. Le modalita' relative alla identificazione delle organizzazioni regionali piu' rappresentative e alla ripartizione della rappresentanza fra le stesse sono definite dal consiglio regionale, su proposta della giunta, almeno tre mesi prima della scadenza del consiglio di amministrazione dell'ente. 4. In mancanza della designazione dei rappresentanti da parte degli organismi indicati alla lettera c) del comma 1, entro quaranta giorni dalla richiesta dei competenti organi regionali, il consiglio di amministrazione puo' essere nominato e insediato con pienezza di poteri purche' siano stati designati almeno 2/3 dei membri assegnati.