Art. 6
             Composizione del consiglio di amminitrazione
 
   1.  Il  consiglio  di  amministrazione e' nominato con decreto del
presidente della giunta regionale  ed  e'  composto,  oltre  che  dal
presidente dell'ente, da:
     a)  10  consiglieri  eletti  dal  consiglio  regionale  con voto
limitato a sette;
     b)  3  consiglieri  eletti  dal  consiglio  regionale  con  voto
limitato a due terzi e  designati  dalle  organizzazioni  cooperative
maggiomente rappresentative a livello regionale;
     c)  12  consiglieri designati dalle organizzazioni professionali
sindacali agricole maggiomente rappresentative a livello nazionale  e
in  proporzione alla effettiva rappresentativita' di ciascuna di esse
a livello regionale;
     d)  1  consigliere  in  rapresentanza  del personale in servizio
designato mediante assemblea convocata dal presidente del'ente.
   2.   Il  consiglio  di  amministrazione  scade  con  il  consiglio
regionale. Esso viene rinnovato entro i successivi  quattro  mesi  e,
comunque, rimane in carica fino al suo rinnovo.
   3. Le modalita' relative alla identificazione delle organizzazioni
regionali   piu'   rappresentative   e   alla   ripartizione    della
rappresentanza  fra  le stesse sono definite dal consiglio regionale,
su proposta della giunta, almeno tre mesi prima  della  scadenza  del
consiglio di amministrazione dell'ente.
   4.  In  mancanza  della  designazione  dei rappresentanti da parte
degli organismi indicati alla lettera c) del comma 1, entro  quaranta
giorni  dalla richiesta dei competenti organi regionali, il consiglio
di amministrazione puo' essere nominato e insediato con  pienezza  di
poteri purche' siano stati designati almeno 2/3 dei membri assegnati.