Art. 7
               Compiti del consiglio di amministrazione
 
   1. Spetta al consiglio deliberare:
     a) i piani e programmi dell'ente;
     b) il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
     c) i regolamenti dell'ente;
     d)  i criteri, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento
dell'ente;
     e) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
     f) l'accettazione e la cancellazione di ipoteche;
     g)  l'accettazione  di  donazioni,  eredita'  e  legati,  previa
autorizzazione della giunta regionale;
     h) le transazioni;
     i) le spese che vincolano il bilancio oltre l'anno;
     l)  l'assunzione,  previa autorizzazione della giunta regionale,
di quote di partecipazione in societa' di interesse agricolo;
     m)  gli  acquisti,  le  alienazioni, gli appalti e, in generale,
tutti  i  contratti  che  superino  per  valore  il  limite  di  lire
centocinquanta milioni.
   2.  Gli  atti  di  cui ai punti a), b), c) e d) sono di competenza
esclusiva del consiglio e non sono delegabili.