Art. 8
            Funzionamento del consiglio di amministrazione
 
   1.  Il  consiglio  di amministrazione si riunisce in via ordinaria
almeno una volta ogni tre mesi. Si riunisce in via straordinaria ogni
volta  che  il  presidente ne ravvisi la necessita' o su richiesta di
almeno un quarto dei consiglieri o di  due  componenti  del  comitato
esecutivo  o  del  presidente  del  collegio  dei revisori dei conti,
previa  conforme  deliberazione  del  collegio  stesso.  Si  riunisce
altresi' su motivata richiesta del presidente della giunta regionale.
   2.  Le  riunioni  del consiglio sono valide con l'intervento della
maggioranza dei suoi componenti.
   3.  Le  deliberazioni  sono  valide  qualora  abbiano  raccolto la
maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parita' prevale il voto
del presidente.