Art. 8 Funzionamento del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi. Si riunisce in via straordinaria ogni volta che il presidente ne ravvisi la necessita' o su richiesta di almeno un quarto dei consiglieri o di due componenti del comitato esecutivo o del presidente del collegio dei revisori dei conti, previa conforme deliberazione del collegio stesso. Si riunisce altresi' su motivata richiesta del presidente della giunta regionale. 2. Le riunioni del consiglio sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. 3. Le deliberazioni sono valide qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parita' prevale il voto del presidente.