Art. 9
                            Il presidente
 
   1.  Il  presidente  e  il vicepresidente sono eletti dal consiglio
regionale e sono nominati con decreto  del  presidente  della  giunta
regionale.  Il presidente e il vicepresidente durano in carica quanto
il consiglio di amministrazione.
   2.  Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e
presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo e ne
attua  le  deliberazioni,  compie  gli  atti  esecutivi necessari per
l'attuazione  dei  compiti  dell'ente  e  sovrintende  alla  gestione
dell'ente stesso. Compie, altresi', tutti gli atti di amministrazione
che gli vengono demandati dal  consiglio  e  dal  comitato  esecutivo
dell'ente,  nonche'  dalla  giunta  regionale,  nei  limiti  e con le
modalita' che i suddetti organi stabiliscono di volta in volta.
   3.  Il  vice  presidente  esercita le suddette funzioni in caso di
assenza o di impedimento del presidente.