Art. 9 Il presidente 1. Il presidente e il vicepresidente sono eletti dal consiglio regionale e sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale. Il presidente e il vicepresidente durano in carica quanto il consiglio di amministrazione. 2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo e ne attua le deliberazioni, compie gli atti esecutivi necessari per l'attuazione dei compiti dell'ente e sovrintende alla gestione dell'ente stesso. Compie, altresi', tutti gli atti di amministrazione che gli vengono demandati dal consiglio e dal comitato esecutivo dell'ente, nonche' dalla giunta regionale, nei limiti e con le modalita' che i suddetti organi stabiliscono di volta in volta. 3. Il vice presidente esercita le suddette funzioni in caso di assenza o di impedimento del presidente.