Art. 27
                         Abrogazioni e rinvio
 
   1.  Sono  abrogate  la  legge  regionale 26 marzo 1975, n. 20 e la
legge regionale 24 novembre 1979, n. 41 e  successive  modificazioni;
e' altresi' abrogato l'art. 9 della legge regionale 6 giugno 1980, n.
50.
   2.  Alla  tabella "A" allegata alla legge regionale 2 agosto 1984,
n. 20 e successive  modificazioni  e'  soppressa  la  parte  riferita
all'ente di sviluppo nelle Marche.
   3.  Per  quanto  non previsto dalla presente legge si applicano le
disposizioni della legge 30 aprile 1976, n. 386.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti,  di osservarla e di farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, addi' 22 agosto 1988
 
                                MASSI
 
                                                             ALLEGATO
 
     FIGURE PROFESSIONALI NELL'AMBITO DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI
          DELL'ENTE DI SVILUPPO IN AGRICOLTURA DELLE MARCHE
 
           ----> Vedere Allegato Pag. 29 della Regione <---
        ----> oppure usare il tasto funzionale opportuno <---