Art. 27 Abrogazioni e rinvio 1. Sono abrogate la legge regionale 26 marzo 1975, n. 20 e la legge regionale 24 novembre 1979, n. 41 e successive modificazioni; e' altresi' abrogato l'art. 9 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 50. 2. Alla tabella "A" allegata alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni e' soppressa la parte riferita all'ente di sviluppo nelle Marche. 3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1976, n. 386. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, addi' 22 agosto 1988 MASSI ALLEGATO FIGURE PROFESSIONALI NELL'AMBITO DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI DELL'ENTE DI SVILUPPO IN AGRICOLTURA DELLE MARCHE ----> Vedere Allegato Pag. 29 della Regione <--- ----> oppure usare il tasto funzionale opportuno <---