(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 16 del 1 settembre 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Istituzione del fondo triennale regionale La regione Molise, al fine di rendere effettivo di diritto al lavoro dei cittadini residenti nel territorio regionale e per concorrere al superamento della grave crisi occupazionale esistente, in applicazione dell'art. 4 dello statuto, con la presente legge istituisce il Fondo triennale regionale per l'occupazione giovanile. Il fondo e' rivolto al finanziamento di progetti finalizzati alla produzione di servizi nei seguenti settori: gestione e manutenzione di opere infrastrutturali; valorizzazione, manutenzione e fruizione di beni turistici e culturali; salvaguardia del territorio e dell'ambiente; servizi di utilita' sociale e servizi reali forniti alle imprese di ogni settore. Possono accedere al suddetto fondo: a) cooperative e societa' aventi le caratteristiche di cui alla presente legge per la promozione dell'occupazione e imprenditorialita' giovanile; b) comuni singoli, o associati, province, Comunita' montane, i quli utilizzino, per l'attuazione dei progetti i soggetti di cui alla lettera precedente. Dei finanziamenti del fondo possono usufruire anche progetti di portata regionale o di carattere intersettoriale definiti dalla Regione. Il fondo e' rivolto altresi' al finanziamento dei progetti finalizzati al sostegno dell'apprendistato nel settore artigianale ed all'acquisizione di nuove professionalita'. Possono quindi accedere al fondo per l'occupazione giovanile; c) aziende artigiane che assumono giovani aprendisti con particolare attenzione per portatori di handicaps e a rischio di emarginazione; d) enti, societa', cooperative e aziende artigiane che, in base alle rispettive e reali necessita' vogliono assumere, previo svolgimento di corsi e/o stages aziendali sia in Italia che all'estero.