Art. 10. Contributo integrativo per fitto locali Alle cooperative e societa' aventi i requisiti stabiliti nel precedente art. 5 che intraprendano iniziative nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale viene concesso, per un massimo di due anni, un contributo pari al 50% del canone di affitto dei locali adibiti a laboratori e mostre, risultante da contratto stipulato e registrato a norma delle leggi vigenti.