Art. 10.
               Contributo integrativo per fitto locali
 
   Alle  cooperative  e  societa'  aventi  i  requisiti stabiliti nel
precedente  art.  5  che   intraprendano   iniziative   nel   settore
dell'artigianato  artistico  e  tradizionale  viene  concesso, per un
massimo di due anni, un contributo pari al 50% del canone di  affitto
dei  locali  adibiti  a  laboratori e mostre, risultante da contratto
stipulato e registrato a norma delle leggi vigenti.