Art. 12.
                        Misure dei contributi
 
   Il contributo regionale di cui all'art. 11 e' fissato:
    L.  3.600.000  annue  per  ogni apprendista per un massimo di tre
unita' e per non piu' di tre anni per ogni azienda artigiana.
   Tale contributo e' raddoppiato per l'apprendista che sia portatore
di handicaps riconosciuto ai sensi del successivo art. 13.
   Tale  contributo, computato a consuntivo, sara' maggiorato del 50%
nel caso in cui, terminato il suddetto periodo, l'azienda  assuma  il
lavoratore portatore di handicaps a tempo indeterminato.
    per  le  aziende  artigiane  ricadenti  nelle  aree  classificate
montane viene elevato del 25%.