Art. 12. Misure dei contributi Il contributo regionale di cui all'art. 11 e' fissato: L. 3.600.000 annue per ogni apprendista per un massimo di tre unita' e per non piu' di tre anni per ogni azienda artigiana. Tale contributo e' raddoppiato per l'apprendista che sia portatore di handicaps riconosciuto ai sensi del successivo art. 13. Tale contributo, computato a consuntivo, sara' maggiorato del 50% nel caso in cui, terminato il suddetto periodo, l'azienda assuma il lavoratore portatore di handicaps a tempo indeterminato. per le aziende artigiane ricadenti nelle aree classificate montane viene elevato del 25%.