Art. 13.
                   Interventi a favore di soggetti
                        portatori di handicaps
 
   Al  fine  di  favorire  l'inserimento  nel  mondo  del  lavoro dei
soggetti che presentano  una  menomazione  permanente  delle  proprie
condizioni   fisiche,   psichiche  e  sensoriali  riconosciuta  dalla
competente struttura del servizio  sanitario  nazionale,  la  Regione
incentiva l'assunzione attraverso l'erogazione di contributi a favore
di piccole e medie aziende nei settori di competenza regionale.
   Alle aziende che assumono in applicazione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro soggetti portatori di handicaps  e'  concesso,  a
domanda  delle stesse un contributo di L. 400.000 per ogni mensilita'
di retribuzione ad essi corrisposta.
   Il  periodo  di  assunzione,  in  ogni  caso,  non  potra'  essere
inferiore a mesi 24 e superiore a mesi 36.