Art. 13. Interventi a favore di soggetti portatori di handicaps Al fine di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti che presentano una menomazione permanente delle proprie condizioni fisiche, psichiche e sensoriali riconosciuta dalla competente struttura del servizio sanitario nazionale, la Regione incentiva l'assunzione attraverso l'erogazione di contributi a favore di piccole e medie aziende nei settori di competenza regionale. Alle aziende che assumono in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro soggetti portatori di handicaps e' concesso, a domanda delle stesse un contributo di L. 400.000 per ogni mensilita' di retribuzione ad essi corrisposta. Il periodo di assunzione, in ogni caso, non potra' essere inferiore a mesi 24 e superiore a mesi 36.