Art. 14. Interventi a favore dei giovani a rischio di emarginazione Al fine di agevolare il recupero e il riadattamento sociale dei tossico-dipendenti, dei giovani in difficolta' per problemi socio-familiari esclusi dal normale circuito scolastico, nonche' dei giovani ricadenti nell'area penale quali minori gia' ristretti negli istituti penitenziari minorili o dimessi da questi per concessione di misura alternativa alla detenzione, la Regione favorisce il loro inserimento nel mondo del lavoro, incentivandone l'assunzione e l'apprendistato attraverso l'erogazione di contributo a favore di piccole e medie aziende nei settori di competenza regionale. Alle aziende che assumono i tossico-dipendenti e i giovani in difficolta' socio-familiari o ricadenti nell'area penale in eta' compresa tra i 15 e i 35 anni sono concessi contributi nelle misure in cui agli articoli 12 e 13. Il periodo di assunzione, in ogni caso, non potra' essere inferiore a mesi 24 e superiore a mesi 36. Il contributo di cui all'art. 12, primo comma computato a consuntivo, sara' maggiorato del 30% nel caso in cui, terminato l'apprendistato, l'azienda assuma il lavoratore di cui trattasi a tempo indeterminato.