Art. 14.
                   Interventi a favore dei giovani
                      a rischio di emarginazione
 
   Al  fine  di  agevolare il recupero e il riadattamento sociale dei
tossico-dipendenti,  dei  giovani   in   difficolta'   per   problemi
socio-familiari  esclusi dal normale circuito scolastico, nonche' dei
giovani ricadenti nell'area penale quali minori gia' ristretti  negli
istituti penitenziari minorili o dimessi da questi per concessione di
misura alternativa alla detenzione,  la  Regione  favorisce  il  loro
inserimento  nel  mondo  del  lavoro,  incentivandone  l'assunzione e
l'apprendistato attraverso l'erogazione di  contributo  a  favore  di
piccole e medie aziende nei settori di competenza regionale.
   Alle  aziende  che  assumono  i  tossico-dipendenti e i giovani in
difficolta' socio-familiari o  ricadenti  nell'area  penale  in  eta'
compresa  tra  i 15 e i 35 anni sono concessi contributi nelle misure
in cui agli articoli 12 e 13.
   Il  periodo  di  assunzione,  in  ogni  caso,  non  potra'  essere
inferiore a mesi 24 e superiore a mesi 36.
   Il  contributo  di  cui  all'art.  12,  primo  comma  computato  a
consuntivo, sara' maggiorato del  30%  nel  caso  in  cui,  terminato
l'apprendistato,  l'azienda  assuma  il  lavoratore di cui trattasi a
tempo indeterminato.