Art. 15.
                         C o n d i z i o n i
 
   Per  concorrere all'assegnazione dei benefici di cui agli articoli
12, 13 e 14 della presente legge le aziende devono:
     a)  corrispondere  ai  giovani  una  retribuzione  pari a quella
prevista dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
     b) non avere effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti la
pubblicazione della presente legge  nonche'  nel  periodo  successivo
alla data di pubblicazione della stessa;
     c)  non interrompere il rapporto di lavoro con i giovani assunti
per i quali sono assegnati i  contributi  della  presente  legge  per
l'intero periodo di concessione dei benefici.