Art. 15. C o n d i z i o n i Per concorrere all'assegnazione dei benefici di cui agli articoli 12, 13 e 14 della presente legge le aziende devono: a) corrispondere ai giovani una retribuzione pari a quella prevista dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro; b) non avere effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti la pubblicazione della presente legge nonche' nel periodo successivo alla data di pubblicazione della stessa; c) non interrompere il rapporto di lavoro con i giovani assunti per i quali sono assegnati i contributi della presente legge per l'intero periodo di concessione dei benefici.