Art. 16.
                       Modalita' di erogazione
 
   I  contributi  previsti  dal  titolo  II della presente legge sono
concessi con  decreto  del  presidente  della  giunta  regionale,  su
conforme  deliberazione  della stessa giunta. Essi sono erogati nella
misura del 25% della  richiesta  formulata  dai  beneficiari,  previa
acquisizione  di  parere  del  settore  lavoro.  A  presentazione del
rendiconto quadrimestrale il presidente,  su  conforme  deliberazione
della giunta regionale disporra' l'erogazione a saldo.
   Quadrimestralmente  la  giunta regionale trasmette alla presidenza
del consiglio  l'elenco  dei  provvedimenti  adottati  ai  sensi  del
precedente comma del presente articolo.