Art. 16. Modalita' di erogazione I contributi previsti dal titolo II della presente legge sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa giunta. Essi sono erogati nella misura del 25% della richiesta formulata dai beneficiari, previa acquisizione di parere del settore lavoro. A presentazione del rendiconto quadrimestrale il presidente, su conforme deliberazione della giunta regionale disporra' l'erogazione a saldo. Quadrimestralmente la giunta regionale trasmette alla presidenza del consiglio l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma del presente articolo.