Art. 17. Contributi per l'acquisizione di nuove professionalita' Allo scopo di favorire l'acquisizione di nuove professionalita' da parte di giovani di eta' non superiore a 35 anni la Regione concede, ai soggetti di cui all'art. 1, comma terzo, punto d, della presente legge ed a domanda degli stessi da inoltrare alla giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, contributi per agevolare la frequenza di corsi e/o stages aziendali aventi particolare contenuto scientifico e/o tecnologico da attuarsi presso aziende, Enti pubblici e privati che abbiano scopi formativi. Ai sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 382/1980, la Regione puo' stipulare apposite convenzioni con le Universita' per la concessione di borse di studio.