Art. 17.
                    Contributi per l'acquisizione
                      di nuove professionalita'
 
  Allo  scopo di favorire l'acquisizione di nuove professionalita' da
parte di giovani di eta' non superiore a 35 anni la Regione  concede,
ai  soggetti  di cui all'art. 1, comma terzo, punto d, della presente
legge ed a domanda degli stessi da inoltrare  alla  giunta  regionale
entro il 31 marzo di ogni anno, contributi per agevolare la frequenza
di  corsi  e/o  stages   aziendali   aventi   particolare   contenuto
scientifico e/o tecnologico da attuarsi presso aziende, Enti pubblici
e privati che abbiano scopi formativi.
   Ai  sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica
382/1980, la Regione  puo'  stipulare  apposite  convenzioni  con  le
Universita' per la concessione di borse di studio.