Art. 18.
          Modalita' e criteri di assegnazione di contributi
             per l'acquisizione di nuove professionalita'
 
   L'assegnazione  dei  contributi  di cui all'art. 17 della presente
legge e' subordinata alla presentazione di un analitico programma  di
attuazione  contenente  l'indicazione degli enti o aziende presso cui
saranno realizzati i programmi e i relativi costi previsti;  dovranno
essere  altresi' documentate opportunamente le esigenze delle realta'
aziendali circa la professionalita' da acquisire.
   Ogni programma formativo non potra' superare i mesi dodici.
   I  contributi  concessi  sono  erogati  in  rate  successive e con
eventuale acconto iniziale non superiore al 30% della  misura  totale
del contributo concesso.