Art. 18. Modalita' e criteri di assegnazione di contributi per l'acquisizione di nuove professionalita' L'assegnazione dei contributi di cui all'art. 17 della presente legge e' subordinata alla presentazione di un analitico programma di attuazione contenente l'indicazione degli enti o aziende presso cui saranno realizzati i programmi e i relativi costi previsti; dovranno essere altresi' documentate opportunamente le esigenze delle realta' aziendali circa la professionalita' da acquisire. Ogni programma formativo non potra' superare i mesi dodici. I contributi concessi sono erogati in rate successive e con eventuale acconto iniziale non superiore al 30% della misura totale del contributo concesso.