Art. 19. Programma per lo sviluppo di nuove professionalita' Unitamente al piano annuale di cui all'art. 2 della presente legge e' approvato il programma annuale per lo sviluppo di nuove professionalita'. Il programma individuera', tenuto conto dell'evoluzione della domanda di lavoro nei settori di competenza regionale, i campi nei quali deve essere favorita l'acquisizione di nuove professionalita'. Lo stesso programma potra' individuare anche le tipologie professionali per le quali si ravvisa una precisa priorita' di orientamento e dovra' contenere le modalita' di verifica dei programmi approvati. Il contributo concesso, fino al 90% dei costi riconosciuti, non puo' essere superiore in ogni caso a L. 10.000.000 per ogni unita' prevista riferito a una annualita'.