Art. 19.
                      Programma per lo sviluppo
                      di nuove professionalita'
 
   Unitamente al piano annuale di cui all'art. 2 della presente legge
e'  approvato  il  programma  annuale  per  lo  sviluppo   di   nuove
professionalita'.    Il    programma   individuera',   tenuto   conto
dell'evoluzione della domanda di lavoro  nei  settori  di  competenza
regionale,  i  campi nei quali deve essere favorita l'acquisizione di
nuove professionalita'. Lo stesso programma potra' individuare  anche
le  tipologie  professionali  per  le  quali  si  ravvisa una precisa
priorita' di orientamento e dovra' contenere le modalita' di verifica
dei programmi approvati.
   Il  contributo  concesso,  fino al 90% dei costi riconosciuti, non
puo' essere superiore in ogni caso a L. 10.000.000  per  ogni  unita'
prevista riferito a una annualita'.