Art. 2.
                     Piano annuale di interventi
 
   Il  consiglio  regionale  entro  il  31  luglio  di  ogni anno, su
proposta  della  giunta  regionale,  approva  il  piano  annuale   di
interventi per l'occupazione giovanile.
   Nel  finanziamento  dei  progetti  si  terra'  conto  del tasso di
disoccupazione esistente nei  comuni,  dell'incremento  occupazionale
assicurato  dagli  interventi, della durata del progetto, del livello
di utilizzazione di eventuali precedenti finanziamenti da  parte  dei
richiedenti nonche' della capacita' di riequilibrio occupazionale tra
i sessi nel rispetto della legge sulle pari opportunita'.