Art. 2. Piano annuale di interventi Il consiglio regionale entro il 31 luglio di ogni anno, su proposta della giunta regionale, approva il piano annuale di interventi per l'occupazione giovanile. Nel finanziamento dei progetti si terra' conto del tasso di disoccupazione esistente nei comuni, dell'incremento occupazionale assicurato dagli interventi, della durata del progetto, del livello di utilizzazione di eventuali precedenti finanziamenti da parte dei richiedenti nonche' della capacita' di riequilibrio occupazionale tra i sessi nel rispetto della legge sulle pari opportunita'.