Art. 21. Nucleo di valutazione Con decreto del presidente della giunta regionale e' costituito il nucleo di valutazione dei progetti, composto dall'assessore regionale al lavoro, che lo presiede, da sei esperti nel campo della programmazione economica, dell'analisi tecnico-finanziaria, dei progetti delle politiche del lavoro nominati dal consiglio regionale con voto limitato a quattro. Il nucleo di valutazione esprime pareri, che devono essere allegati alla proposta della giunta regionale sulla validita' tecnica economica ed imprenditoriale dei progetti e sulla loro congruita' finanziaria. Per la nomina degli esperti non si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 33/1976 e successive modificazioni. Le funzioni di segretario del nucleo sono svolte dal responsabile del settore lavoro. Per ogni seduta del nucleo di valutazione, ai componenti esterni, oltre alle indennita' di missioni e al rimborso delle spese di viaggio, compete un gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 7.