Art. 21.
                        Nucleo di valutazione
 
   Con decreto del presidente della giunta regionale e' costituito il
nucleo di valutazione dei progetti, composto dall'assessore regionale
al   lavoro,  che  lo  presiede,  da  sei  esperti  nel  campo  della
programmazione  economica,  dell'analisi   tecnico-finanziaria,   dei
progetti  delle politiche del lavoro nominati dal consiglio regionale
con voto limitato a quattro.
   Il  nucleo  di  valutazione  esprime  pareri,  che  devono  essere
allegati alla proposta della giunta regionale sulla validita' tecnica
economica  ed  imprenditoriale  dei  progetti e sulla loro congruita'
finanziaria.
   Per  la nomina degli esperti non si applicano le norme di cui alla
legge regionale n. 33/1976 e successive modificazioni.
   Le  funzioni di segretario del nucleo sono svolte dal responsabile
del settore lavoro.
   Per  ogni seduta del nucleo di valutazione, ai componenti esterni,
oltre alle indennita' di  missioni  e  al  rimborso  delle  spese  di
viaggio,  compete  un  gettone  di  presenza  nella  misura  prevista
dall'art. 1 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 7.