Art. 22. Vigilanza e controllo La Regione provvede ad effettuare controlli circa l'attuazione dei progetti e la permanenza dei soggetti beneficiari dei requisiti di cui alla presente legge per l'eventuale decisione di sospensione o revoca dei benefici. In ogni caso di scioglimento della cooperativa o della societa' si fara' luogo al recupero dei contributi non utilizzati.