Art. 22.
                        Vigilanza e controllo
 
   La Regione provvede ad effettuare controlli circa l'attuazione dei
progetti e la permanenza dei soggetti beneficiari  dei  requisiti  di
cui  alla  presente  legge per l'eventuale decisione di sospensione o
revoca dei benefici.
   In ogni caso di scioglimento della cooperativa o della societa' si
fara' luogo al recupero dei contributi non utilizzati.