Art. 23.
           Conferenza regionale sull'occupazione giovanile
 
   Al fine di condurre una verifica complessiva dei problemi inerenti
all'attuazione della presente legge, la giunta regionale convoca ogni
anno  una  conferenza  regionale  per l'occupazione giovanile, con la
partecipazione  dei  rappresentanti  di   movimenti   e   federazioni
giovanili,  delle  forze  sociali  e imprenditoriali, delle autonomie
locali, degli organismi associativi giovanili piu'  significativi  su
scala  regionale,  dell'articolazioni  regionali  del  Ministero  del
Lavoro, di Enti Economici e di ricerca.