Art. 23. Conferenza regionale sull'occupazione giovanile Al fine di condurre una verifica complessiva dei problemi inerenti all'attuazione della presente legge, la giunta regionale convoca ogni anno una conferenza regionale per l'occupazione giovanile, con la partecipazione dei rappresentanti di movimenti e federazioni giovanili, delle forze sociali e imprenditoriali, delle autonomie locali, degli organismi associativi giovanili piu' significativi su scala regionale, dell'articolazioni regionali del Ministero del Lavoro, di Enti Economici e di ricerca.