Art. 26.
                          Norma transitoria
 
   Nella fase di prima applicazione della presente legge si prescinde
dai termini di cui agli articoli 3 e 5 e 17.
   Il  termine della presentazione dei progetti verra' indicato dalla
giunta regionale con apposito avviso  pubblico  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.