Art. 27. Norma finanziaria Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per il triennio 1988/1990 in lire 10.500 milioni si fara' fronte con quota parte delle somme rivenienti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970 n. 281 nonche' di quelle che saranno attribuite ai sensi della legge 1 marzo 1986 n. 64. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni di competenza e di cassa: (Omissis). Per gli esercizi 1989 e 1990 le stesse leggi approvative dei bilanci quantificheranno gli oneri annuali derivanti dall'applicazione della presente legge.