Art. 27.
                          Norma finanziaria
 
   Agli  oneri  derivanti  dall'applicazione  della  presente  legge,
valutati per il triennio 1988/1990 in lire 10.500  milioni  si  fara'
fronte  con  quota parte delle somme rivenienti alla Regione ai sensi
dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970 n. 281 nonche' di  quelle  che
saranno attribuite ai sensi della legge 1 marzo 1986 n. 64.
   Nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale per
l'esercizio finanziario 1988 sono introdotte le  seguenti  variazioni
di competenza e di cassa:
   (Omissis).
   Per  gli  esercizi  1989  e  1990  le stesse leggi approvative dei
bilanci    quantificheranno    gli    oneri     annuali     derivanti
dall'applicazione della presente legge.