Art. 3.
                      Progetti degli enti locali
 
   I  comuni  singoli o associati, le province e le Comunita' montane
per  usufruire  di  contributi  per  la  realizzazione  dei  progetti
affidano  in  convenzione  l'attuazione  degli stessi a cooperative o
societa' aventi i requisiti di cui alla presente legge.
   Le domande di finanziamento devono essere presentate alla Regione,
corredate del progetto approvato dai  rispettivi  organi  competenti,
entro il 31 marzo di ogni anno.
   Le  relative  modalita'  saranno  stabilite dalla giunta regionale
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
   I  suddetti  enti possono richiedere il finanziamento dei progetti
fino al massimo del 60%  dell'importo  totale  in  conto  capitale  a
condizione  di  impegnare i propri fondi destinati alla copertura dei
costi  residui.  Essi  sono  tenuti  a  dare  pubblico  avviso  delle
iniziative  che  intendono  promuovere ai sensi della presente legge,
specificando la durata del progetto e il numero delle unita'  che  si
impiegheranno.