Art. 3. Progetti degli enti locali I comuni singoli o associati, le province e le Comunita' montane per usufruire di contributi per la realizzazione dei progetti affidano in convenzione l'attuazione degli stessi a cooperative o societa' aventi i requisiti di cui alla presente legge. Le domande di finanziamento devono essere presentate alla Regione, corredate del progetto approvato dai rispettivi organi competenti, entro il 31 marzo di ogni anno. Le relative modalita' saranno stabilite dalla giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I suddetti enti possono richiedere il finanziamento dei progetti fino al massimo del 60% dell'importo totale in conto capitale a condizione di impegnare i propri fondi destinati alla copertura dei costi residui. Essi sono tenuti a dare pubblico avviso delle iniziative che intendono promuovere ai sensi della presente legge, specificando la durata del progetto e il numero delle unita' che si impiegheranno.