Art. 4. Requisiti delle imprese, cooperative e delle societa' Le cooperative e societa' che possono usufruire degli interventi previsti nella presente legge devono essere costituite in misura non inferiore al 51% del numero dei soci da giovani iscritti nelle liste di collocamento in eta' compresa, all'atto della costituzione della cooperativa, tra i 18 e i 35 anni. Le cooperative di cui alla presente legge devono ispirarsi ai principi della mutualita' richiamati nei rispettivi statuti con riferimento all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, e devono essere in possesso, ove previsto, delle prescritte autorizzazioni per l'espletamento delle attivita'. Le societa' ammesse ai benefici della presente legge devono essere costituite secondo le norme del Codice civile. Sono escluse le S.p.A. e le Societa' di fatto. I soci non possono far parte di piu' di una cooperativa o societa' che usufruisca delle agevolazioni previste dalla presente legge e sono tenuti a partecipare all'effettivo svolgimento delle attivita' nella misura indicata dai programmi approvati e finanziati. Qualora le cooperative e le societa' ammesse ai contributi della presente legge abbiano un numero di soci non inferiore ad un terzo costituito da lavoratori ex emigrati, che abbiano svolto attivita' lavorativa all'estero per un periodo non inferiore ad un anno negli ultimi cinque anni, hanno titolo di priorita' nel piano annuale di cui all'art. 2 della presente legge.