Art. 4.
                 Requisiti delle imprese, cooperative
                           e delle societa'
 
   Le  cooperative  e societa' che possono usufruire degli interventi
previsti nella presente legge devono essere costituite in misura  non
inferiore  al 51% del numero dei soci da giovani iscritti nelle liste
di collocamento in eta' compresa, all'atto della  costituzione  della
cooperativa, tra i 18 e i 35 anni.
   Le  cooperative  di  cui  alla  presente legge devono ispirarsi ai
principi della  mutualita'  richiamati  nei  rispettivi  statuti  con
riferimento  all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni  ed
integrazioni,  e  devono  essere  in  possesso,  ove  previsto, delle
prescritte autorizzazioni per l'espletamento delle attivita'.
   Le societa' ammesse ai benefici della presente legge devono essere
costituite secondo le norme del Codice civile. Sono escluse le S.p.A.
e le Societa' di fatto.
   I soci non possono far parte di piu' di una cooperativa o societa'
che usufruisca delle agevolazioni previste  dalla  presente  legge  e
sono  tenuti  a partecipare all'effettivo svolgimento delle attivita'
nella misura indicata dai programmi approvati e finanziati.
   Qualora  le  cooperative e le societa' ammesse ai contributi della
presente legge abbiano un numero di soci non inferiore  ad  un  terzo
costituito  da  lavoratori  ex emigrati, che abbiano svolto attivita'
lavorativa all'estero per un periodo non inferiore ad un  anno  negli
ultimi  cinque  anni,  hanno titolo di priorita' nel piano annuale di
cui all'art. 2 della presente legge.