Art. 5. P r o c e d u r e Le domande volte ad ottenere i benefici di cui alla presente legge, devono essere inoltrate entro il 31 marzo di ogni anno alla giunta regionale corredate della documentazione richiesta dalle leggi di settore e del progetto che si intende realizzare. Il progetto deve contenere l'indicazione della relativa localizzazione dei livelli occupazionali iniziali e che si prevede di raggiungere a regime, un piano tecnico finanziario che individui le caratteristiche, gli obiettivi, l'ammontare e la durata del programma di investimento, gli spazi di mercato che si intendono coprire e la presumibile entita' delle commesse e delle utenze. Al progetto, che deve individuare distintamente le spese relative alla fase di elaborazione dell'iniziativa, di investimento, di attivita' di formazione, qualificazione professionale e quelle funzionali alla realizzazione del progetto deve essere altresi' allegata la documentazione seguente: a) estratto libri soci; b) atto costitutivo e statuto omologato e trascritto; c) "curriculum" dei soci della cooperativa o della Societa' che dimostri l'adeguata professionalita' degli stessi in relazione al settore operativo e al programma di attivita' previsto in progetto; d) bilanci e flussi di cassa preventivi riferiti almeno ai primi tre anni del programma di investimento. Entro i successivi sessanta giorni la giunta regionale propone al consiglio regionale il piano annuale d'intervento con il quale si ripartiscono le somme disponibili in bilancio.