Art. 5.
                          P r o c e d u r e
 
   Le  domande  volte  ad  ottenere  i  benefici di cui alla presente
legge, devono essere inoltrate entro il 31 marzo di  ogni  anno  alla
giunta regionale corredate della documentazione richiesta dalle leggi
di settore e del progetto che si intende realizzare.
   Il   progetto   deve   contenere   l'indicazione   della  relativa
localizzazione dei livelli occupazionali iniziali e che si prevede di
raggiungere  a  regime, un piano tecnico finanziario che individui le
caratteristiche, gli obiettivi, l'ammontare e la durata del programma
di  investimento,  gli spazi di mercato che si intendono coprire e la
presumibile entita' delle commesse e delle utenze. Al  progetto,  che
deve  individuare  distintamente  le  spese  relative  alla  fase  di
elaborazione  dell'iniziativa,  di  investimento,  di  attivita'   di
formazione,  qualificazione  professionale  e  quelle funzionali alla
realizzazione  del  progetto  deve  essere   altresi'   allegata   la
documentazione seguente:
     a) estratto libri soci;
     b) atto costitutivo e statuto omologato e trascritto;
     c)  "curriculum" dei soci della cooperativa o della Societa' che
dimostri l'adeguata professionalita' degli  stessi  in  relazione  al
settore operativo e al programma di attivita' previsto in progetto;
     d) bilanci e flussi di cassa preventivi riferiti almeno ai primi
tre anni del programma di investimento.
   Entro  i successivi sessanta giorni la giunta regionale propone al
consiglio regionale il piano annuale d'intervento  con  il  quale  si
ripartiscono le somme disponibili in bilancio.