Art. 6.
                           B e n e f i c i
 
  Ai  beneficiari  di  cui all'art. 1 lettera a) della presente legge
sono concesse le seguenti agevolazioni:
     a)  contributo in conto capitale per le spese di investimento di
attrezzature fino al limite massimo  del  60%  delle  spese  medesime
ritenute  ammissibili e nell'ambito di un fondo complessivo stabilito
dal piano annuale di cui al precedente art. 2;
     b)  Contributi in conto interessi su un mutuo di importo pari al
30% delle spese riconosciute ammissibili ai  sensi  della  precedente
lettera,  da  contrarre  con Istituti di credito convenzionati con la
regione Molise. Detti contributi sono concessi  per  un  mutuo  della
durata  massima di cinque anni, di cui un anno di preammortamento, ed
in misura tale che il tasso a carico dei soggetti beneficiari non sia
superiore  al  tasso di riferimento stabilito dalla normativa statale
in materia di credito agevolato.
   Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con
altre previste dalle leggi statali vigenti.
   Non sono riconosciuti ammissibili a tali agevolazioni le spese per
acquisto e la locazione finanziaria di beni immobili.