Art. 6. B e n e f i c i Ai beneficiari di cui all'art. 1 lettera a) della presente legge sono concesse le seguenti agevolazioni: a) contributo in conto capitale per le spese di investimento di attrezzature fino al limite massimo del 60% delle spese medesime ritenute ammissibili e nell'ambito di un fondo complessivo stabilito dal piano annuale di cui al precedente art. 2; b) Contributi in conto interessi su un mutuo di importo pari al 30% delle spese riconosciute ammissibili ai sensi della precedente lettera, da contrarre con Istituti di credito convenzionati con la regione Molise. Detti contributi sono concessi per un mutuo della durata massima di cinque anni, di cui un anno di preammortamento, ed in misura tale che il tasso a carico dei soggetti beneficiari non sia superiore al tasso di riferimento stabilito dalla normativa statale in materia di credito agevolato. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre previste dalle leggi statali vigenti. Non sono riconosciuti ammissibili a tali agevolazioni le spese per acquisto e la locazione finanziaria di beni immobili.