Art. 7.
                Modalita' di erogazione dei contributi
 
  I  finanziamenti  di  cui al primo comma, lettera a) del precedente
articolo  6  sono  erogati  ai  soggetti  beneficiari  in  forma   di
anticipazione  nella  misura  del  70%  ed  in  forma di saldo per il
restante 30% a seguito  dell'invio  del  rendiconto  e  del  collaudo
approvato dalla Regione.