Art. 8.
                             Fidejussioni
 
   La  regione autorizza la finanziaria regionale per lo sviluppo del
Molise Finmolise S.p.A. a garantire con rilascio di fidejussioni,  ai
soggetti  beneficiari  della  presente  legge  che  non dispongono di
garanzie reali o personali sufficienti alla copertura del rischio,  i
mutui stipulati ai sensi del precedente art. 6.
   Ciascuna fidejussione non puo' superare l'importo di L. 50.000.000
e la durata di anni cinque.
   A tale scopo la Regione costituisce un fondo speciale di garanzia,
gestito dalla Finmolise, per i rischi  alla  stessa  derivanti  dalle
inadempienze dei soggetti mutuatari.
   Gli  interessi maturati sulla disponibilita' di cassa del predetto
fondo speciale sono accreditati allo stesso fondo.
   I  rapporti  tra  la  Regione  e  la  Finmolise, in relazione alla
costituzione  di  detto  fondo,   sono   disciplinati   da   apposita
convenzione, da approvarsi con delibera di giunta regionale.