Art. 8. Fidejussioni La regione autorizza la finanziaria regionale per lo sviluppo del Molise Finmolise S.p.A. a garantire con rilascio di fidejussioni, ai soggetti beneficiari della presente legge che non dispongono di garanzie reali o personali sufficienti alla copertura del rischio, i mutui stipulati ai sensi del precedente art. 6. Ciascuna fidejussione non puo' superare l'importo di L. 50.000.000 e la durata di anni cinque. A tale scopo la Regione costituisce un fondo speciale di garanzia, gestito dalla Finmolise, per i rischi alla stessa derivanti dalle inadempienze dei soggetti mutuatari. Gli interessi maturati sulla disponibilita' di cassa del predetto fondo speciale sono accreditati allo stesso fondo. I rapporti tra la Regione e la Finmolise, in relazione alla costituzione di detto fondo, sono disciplinati da apposita convenzione, da approvarsi con delibera di giunta regionale.