Art. 2.
 
                      Modalita' di liquidazione
   1.  Per  la  liquidazione  dell'indennita'  di  cui  all'art. 1 si
applicano le disposizioni e le modalita' previste dagli  articoli  9,
10 e 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61.
   2.  Qualora  le  aziende  o l'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (INPS) abbiano gia' provveduto ad erogare in tutto o in parte
le somme spettanti ai lavoratori per il trattamento di C.I.G.S. per i
periodi previsti dall'art. 1 della presente legge e dagli art. 1 e  2
della legge regionale 27 maggio 1987, n. 31, l'indennita' giornaliera
potra' essere erogata anche per periodi successivi nei limiti ed alle
condizioni  previste  dalla  presente  legge,  per  un massimo di 180
giorni.