Art. 2. Modalita' di liquidazione 1. Per la liquidazione dell'indennita' di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni e le modalita' previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61. 2. Qualora le aziende o l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) abbiano gia' provveduto ad erogare in tutto o in parte le somme spettanti ai lavoratori per il trattamento di C.I.G.S. per i periodi previsti dall'art. 1 della presente legge e dagli art. 1 e 2 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 31, l'indennita' giornaliera potra' essere erogata anche per periodi successivi nei limiti ed alle condizioni previste dalla presente legge, per un massimo di 180 giorni.