Art. 3.
 
       Proroga indennita' ai lavoratori impresa CIMA di Ragusa
  1.  L'indennita'  di  cui  alla lettera f, primo comma, dell'art. 1
della legge regionale 28 marzo 1986, n. 17, modificata  dall'art.  40
della  legge  regionale  9  maggio  1986,  n.  23,  e'  ulteriormente
prorogata di centottanta giorni.
   2.  Alla  spesa  di lire 150 milioni si fara' fronte, per lire 120
milioni, con le somme residue, di cui alla lettera  f,  primo  comma,
dell'art.  1  della  legge  regionale  28  marzo  1986,  n.  17;  per
l'integrazione dell'importo di cui in precedenza e' autorizzata,  per
l'anno 1988, la spesa di lire 30 milioni.