Art. 3. Proroga indennita' ai lavoratori impresa CIMA di Ragusa 1. L'indennita' di cui alla lettera f, primo comma, dell'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 17, modificata dall'art. 40 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, e' ulteriormente prorogata di centottanta giorni. 2. Alla spesa di lire 150 milioni si fara' fronte, per lire 120 milioni, con le somme residue, di cui alla lettera f, primo comma, dell'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 17; per l'integrazione dell'importo di cui in precedenza e' autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 30 milioni.