Art. 5.
 
                          Norma finanziaria
   1.  Alla spesa complessiva di lire 13.212 milioni, autorizzata per
le finalita' della presente legge per l'esercizio  finanziario  1988,
si   provvede,   quanto   a  lire  7.850  milioni,  con  parte  delle
disponibilita' del cap. 21257 e, quanto a  lire  5.362  milioni,  con
parte  delle disponibilita' del cap. 21160 del bilancio della regione
per l'esercizio finanziario medesimo.  L'onere  trova  riscontro  nel
bilancio  pluriennale della Regione, codice 03.00 - Consolidamento ed
ampliamento della base produttiva.
   2.  La  predetta  somma  sara'  versata  al  fondo  siciliano  per
l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati  istituiti
con decreto del presidente della regione 18 aprile 1951, n. 25.
   3.  In dipendenza del precedente comma 1, lo stanziamento del cap.
33701 del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 1988  e'
incrementato  di  lire 13.212 milioni, mentre quelli dei cap. 21257 e
21160 sono rispettivamente ridotti di lire 7.850 milioni  e  di  lire
5.362 milioni.