Art. 5. Norma finanziaria 1. Alla spesa complessiva di lire 13.212 milioni, autorizzata per le finalita' della presente legge per l'esercizio finanziario 1988, si provvede, quanto a lire 7.850 milioni, con parte delle disponibilita' del cap. 21257 e, quanto a lire 5.362 milioni, con parte delle disponibilita' del cap. 21160 del bilancio della regione per l'esercizio finanziario medesimo. L'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.00 - Consolidamento ed ampliamento della base produttiva. 2. La predetta somma sara' versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati istituiti con decreto del presidente della regione 18 aprile 1951, n. 25. 3. In dipendenza del precedente comma 1, lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 1988 e' incrementato di lire 13.212 milioni, mentre quelli dei cap. 21257 e 21160 sono rispettivamente ridotti di lire 7.850 milioni e di lire 5.362 milioni.