Art. 2.
 
             Autorizzazione all'apertura, all'ampliamento
                        o alla trasformazione
   1.  L'apertura e lo svolgimento dell'attivita' delle case di cura,
nonche' l'esercizio della vigilanza sulle  stesse  sono  disciplinati
dalla  presente  legge  ai  sensi  dell'articolo  43,  primo  comma e
dell'art. 44, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.  833  e
delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 27 giugno 1986.
   2.   I   progetti   per   la   costruzione,   l'ampliamento  e  la
trasformazione di immobili destinati all'attivita' di  casa  di  cura
privata  devono  essere  approvati  dall'assessorato  regionale della
sanita'    sotto    il    profilo    igienico-sanitario    ai    fini
dell'autorizzazione.  Non  possono essere aperte case di cura private
senza l'autorizzazione dell'assessorato regionale della  sanita'.  Le
case  di  cura  autorizzate  alla  data  di  entrata  in vigore della
presente legge mantengono l'autorizzazione di cui  sono  in  possesso
purche' in regola con le disposizioni nella stessa legge contenute.
   3.  L'autorizzazione  all'apertura  e  alla gestione delle case di
cura private viene rilasciata dall'assessore regionale per la sanita'
nel  rispetto  della  normativa vigente e delle norme contenute nella
presente legge.