Art. 2. Autorizzazione all'apertura, all'ampliamento o alla trasformazione 1. L'apertura e lo svolgimento dell'attivita' delle case di cura, nonche' l'esercizio della vigilanza sulle stesse sono disciplinati dalla presente legge ai sensi dell'articolo 43, primo comma e dell'art. 44, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 1986. 2. I progetti per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di immobili destinati all'attivita' di casa di cura privata devono essere approvati dall'assessorato regionale della sanita' sotto il profilo igienico-sanitario ai fini dell'autorizzazione. Non possono essere aperte case di cura private senza l'autorizzazione dell'assessorato regionale della sanita'. Le case di cura autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono l'autorizzazione di cui sono in possesso purche' in regola con le disposizioni nella stessa legge contenute. 3. L'autorizzazione all'apertura e alla gestione delle case di cura private viene rilasciata dall'assessore regionale per la sanita' nel rispetto della normativa vigente e delle norme contenute nella presente legge.