Art. 3. Inadempienza, diffida e revoca dell'autorizzazione 1. In caso di accertate inadempienze alle disposizioni della presente legge, l'assessorato regionale della sanita' diffida la casa di cura ad eliminarle entro un congruo termine. Scaduto il termine stabilito nella diffida senza che si sia ottemperato alla diffida stessa, l'autorizzazione all'esercizio resta sospesa. 2. L'assessorato regionale della sanita' puo' disporre la revoca definitiva dell'autorizzazione nel caso di gravi e/o reiterati infrazioni della presente legge.