Art. 3.
 
          Inadempienza, diffida e revoca dell'autorizzazione
   1.  In  caso  di  accertate  inadempienze  alle disposizioni della
presente legge, l'assessorato regionale della sanita' diffida la casa
di  cura  ad  eliminarle entro un congruo termine. Scaduto il termine
stabilito nella diffida senza che si  sia  ottemperato  alla  diffida
stessa, l'autorizzazione all'esercizio resta sospesa.
   2.  L'assessorato  regionale della sanita' puo' disporre la revoca
definitiva  dell'autorizzazione  nel  caso  di  gravi  e/o  reiterati
infrazioni della presente legge.