Art. 4.
 
           Controllo e vigilanza sulle case di cura private
   1.   Il  controllo  sulle  attivita'  ed  in  ordine  ai  ricoveri
effettuati presso  le  case  di  cura  private  convenzionate  o  non
convenzionate  e'  effettuato  dal  servizio  di medicina ospedaliera
dell'unita' sanitaria locale competente per territorio.
   2.  La  vigilanza  sulle  case  di  cura  private viene esercitata
dall'Assessorato regionale della sanita' nell'ambito di quanto  forma
oggetto della propria competenza autorizzativa.
   2. E' fatto obbligo ai responsabili delle case di cura private di:
     a)   fornire,  a  richiesta,  tutte  le  notizie  relative  alle
attivita'   soggette   a    vigilanza,    corredate    dall'eventuale
documentazione;
     b)  richiedere preventivamente all'assessorato la autorizzazione
ad   effettuare   qualunque   modifica   non    prevista    dall'atto
autorizzativo.