Art. 4. Controllo e vigilanza sulle case di cura private 1. Il controllo sulle attivita' ed in ordine ai ricoveri effettuati presso le case di cura private convenzionate o non convenzionate e' effettuato dal servizio di medicina ospedaliera dell'unita' sanitaria locale competente per territorio. 2. La vigilanza sulle case di cura private viene esercitata dall'Assessorato regionale della sanita' nell'ambito di quanto forma oggetto della propria competenza autorizzativa. 2. E' fatto obbligo ai responsabili delle case di cura private di: a) fornire, a richiesta, tutte le notizie relative alle attivita' soggette a vigilanza, corredate dall'eventuale documentazione; b) richiedere preventivamente all'assessorato la autorizzazione ad effettuare qualunque modifica non prevista dall'atto autorizzativo.