Art. 6. Tipologia e requisitoria delle case di cura private 1. Le case di cura private sono cosi' distinte: 1) case ci cura medico-chirurgiche generali, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale, alla chirurgia generale ed eventualmente a specialita' mediche e chirurgiche; 2) case di cura mediche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale ed a specialita' mediche; 3) case di cura chirurgiche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale ed a specialita' chirurgiche; 4) case di cura ad indirizzo polispecialistico, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti a due o piu' specialita', tutte rientranti nell'ambito della medicina generale oppure della chirurgia generale; 5) case di cura ad indirizzo monospecialistico destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti ad una sola specialita' medica o chirurgica; 6) case di cura ad indirizzo specifico (neuropsichiatriche, sanatoriali, ortopedico-riabilitative, riabilitative e di day hospital, ecc.); 7) case di cura ad indirizzo polispecialistico classificabile tra le alte specialita' sottoriportate: a) cardiologia con emodinamica ed UTIC; b) cardiochirurgia e chirurgia vascolare; c) chirurgia plastica e ricostruttiva; d) dipartimento oncologico medico, chirurgico e antalgico; e) urologia con litotripsia; f) neurochirurgia; g) trapianti d'organo e di tessuto; h) endocrinochirurgia; i) microchirurgia oculare; l) struttura per camere iperbariche. 2. Le case di cura che dispongono delle soprariportate branche specialistiche sono classificabili di altissima specializzazione se dispongono di tutti o parte dei seguenti servizi in relazione alla specialita' esercitata: TAC; PET; RMN; angiografia digitalizzata; medicina nucleare in vivo; terapia radiante (cobalto, acceleratore lineare, curiterapia, ecc.). Con decreto assessoriale sara' previsto un apposito compenso aggiuntivo onnicomprensivo per le prestazioni di alta specializzazione. 3. L'apertura e l'esercizio di case di cura private sul territorio della Regione siciliana sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti dallo schema allegato alla presente legge.