Art. 6.
 
         Tipologia e requisitoria delle case di cura private
   1. Le case di cura private sono cosi' distinte:
    1)   case  ci  cura  medico-chirurgiche  generali,  destinate  ad
ammalati di forme morbose pertinenti  alla  medicina  generale,  alla
chirurgia   generale   ed   eventualmente  a  specialita'  mediche  e
chirurgiche;
    2) case di cura mediche, destinate prevalentemente ad ammalati di
forme morbose pertinenti alla  medicina  generale  ed  a  specialita'
mediche;
    3)   case  di  cura  chirurgiche,  destinate  prevalentemente  ad
ammalati di forme morbose pertinenti alla  chirurgia  generale  ed  a
specialita' chirurgiche;
    4)  case  di  cura  ad  indirizzo polispecialistico, destinate ad
ammalati di forme morbose pertinenti a due o piu' specialita',  tutte
rientranti nell'ambito della medicina generale oppure della chirurgia
generale;
    5)  case  di  cura  ad  indirizzo  monospecialistico destinate ad
ammalati di forme morbose pertinenti ad una sola specialita' medica o
chirurgica;
    6)  case  di  cura  ad  indirizzo  specifico (neuropsichiatriche,
sanatoriali,  ortopedico-riabilitative,  riabilitative   e   di   day
hospital, ecc.);
   7)  case di cura ad indirizzo polispecialistico classificabile tra
le alte specialita' sottoriportate:
     a) cardiologia con emodinamica ed UTIC;
     b) cardiochirurgia e chirurgia vascolare;
     c) chirurgia plastica e ricostruttiva;
    d) dipartimento oncologico medico, chirurgico e antalgico;
     e) urologia con litotripsia;
     f) neurochirurgia;
     g) trapianti d'organo e di tessuto;
     h) endocrinochirurgia;
     i) microchirurgia oculare;
     l) struttura per camere iperbariche.
   2.  Le  case  di  cura che dispongono delle soprariportate branche
specialistiche sono classificabili di altissima  specializzazione  se
dispongono  di  tutti  o parte dei seguenti servizi in relazione alla
specialita' esercitata: TAC;  PET;  RMN;  angiografia  digitalizzata;
medicina  nucleare  in  vivo; terapia radiante (cobalto, acceleratore
lineare, curiterapia, ecc.). Con decreto assessoriale sara'  previsto
un apposito compenso aggiuntivo onnicomprensivo per le prestazioni di
alta specializzazione.
   3. L'apertura e l'esercizio di case di cura private sul territorio
della Regione siciliana sono subordinati al  possesso  dei  requisiti
stabiliti dallo schema allegato alla presente legge.