Art. 8. 1. Le case di cura in esercizio gia' autorizzate per l'applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono tenute entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge a chiedere all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente l'adeguamento dell'inceneritore esistente nelle stesse case di cura.