Art. 8.
 
   1.   Le   case   di   cura   in  esercizio  gia'  autorizzate  per
l'applicazione dell'articolo  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10  settembre  1982,  n.  915,  sono tenute entro novanta
giorni  dalla  pubblicazione  della   presente   legge   a   chiedere
all'Assessorato    regionale    del    territorio   e   dell'ambiente
l'adeguamento dell'inceneritore esistente nelle stesse case di  cura.