Art. 10.
 
   1. L'approvazione dei singoli progetti esecutivi in attuazione del
progetto di cui alla presente legge puo' avvenire anche  in  variante
delle  previsioni  degli  strumenti  urbanistici vigenti nel rispetto
della procedura prevista dall'art. 7 della legge regionale 11  aprile
1981, n. 65.
   2.  Nel  caso  di  progetti  ad  iniziativa  di  soggetti privati,
l'approvazione equivale a variante degli strumenti urbanistici  e  la
delibera   del   consiglio   comunale  e'  soggetta  all'approvazione
dell'assessorato  regionale  del  territorio  e  dell'ambiente   che,
sentito  il  consiglio  regionale  dell'urbanistica, deve assumere le
proprie determinazioni entro novanta  giorni  dal  ricevimento  della
delibera, trascorsi i quali la delibera medesima diviene esecutiva.