Art. 11. 1. E' istituito il comitato interassessoriale per l'attuazione del progetto per le zone interne. Il comitato e' presieduto dal presidente della regione o, per sua delega, dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, ed e' composto dagli assessori regionali per il territorio e l'ambiente, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, per il turismo, le comunicazioni e i trasporti e per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla direzione regionale della programmazione. 2. Il comitato si avvale di un organo tecnico, presieduto dal presidente della regione o, per sua delega, dal direttore regionale della programmazione, componente, e composto dai direttori regionali del bilancio e tesoro, degli enti locali, dell'industria, dei rapporti extraregionali, dei beni culturali ed ambientali, del turismo, della cooperazione, dei lavori pubblici, dei trasporti, del territorio e ambiente, degli interventi strutturali in agricoltura, degli interventi infrastrutturali in agricoltura e delle foreste e da un dirigente superiore della direzione regionale della programmazione con funzioni di segretario. A tale organo consultivo si applica l'art. 12 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 6. 3. Il comitato assicura il coordinamento delle singole azioni, garantisce il raccordo degli interventi ordinari della Regione con gli obiettivi previsti dal progetto e predispone una relazione semestrale anche ai fini dell'eventuale aggiornamento. 4. La relazione e' inviata alla commissione legislativa di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, che semestralmente verifica lo stato di avanzamento del progetto.