Art. 11.
 
   1. E' istituito il comitato interassessoriale per l'attuazione del
progetto  per  le  zone  interne.  Il  comitato  e'  presieduto   dal
presidente  della regione o, per sua delega, dall'Assessore regionale
per il territorio  e  l'ambiente,  ed  e'  composto  dagli  assessori
regionali  per  il  territorio  e  l'ambiente, per l'agricoltura e le
foreste, per l'industria,  per  il  turismo,  le  comunicazioni  e  i
trasporti  e  per  la  cooperazione, il commercio, l'artigianato e la
pesca.  Le  funzioni  di  segreteria  sono  svolte  dalla   direzione
regionale della programmazione.
   2.  Il  comitato  si  avvale  di un organo tecnico, presieduto dal
presidente della regione o, per sua delega, dal  direttore  regionale
della  programmazione, componente, e composto dai direttori regionali
del  bilancio  e  tesoro,  degli  enti  locali,  dell'industria,  dei
rapporti  extraregionali,  dei  beni  culturali  ed  ambientali,  del
turismo, della cooperazione, dei lavori pubblici, dei trasporti,  del
territorio  e  ambiente, degli interventi strutturali in agricoltura,
degli interventi infrastrutturali in agricoltura e delle foreste e da
un dirigente superiore della direzione regionale della programmazione
con funzioni di segretario.  A  tale  organo  consultivo  si  applica
l'art. 12 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 6.
   3.  Il  comitato  assicura  il coordinamento delle singole azioni,
garantisce il raccordo degli interventi ordinari  della  Regione  con
gli  obiettivi  previsti  dal  progetto  e  predispone  una relazione
semestrale anche ai fini dell'eventuale aggiornamento.
   4.  La relazione e' inviata alla commissione legislativa di cui al
comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 19 maggio 1988, n.  6,  che
semestralmente verifica lo stato di avanzamento del progetto.