Art. 12.
 
   1.  Nella prima applicazione della presente legge, il raccordo con
il piano regionale di sviluppo economico-sociale di cui  all'art.  1,
si  realizza  ove questo sia stato presentato all'assemblea regionale
siciliana  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  5  della   legge
regionale 19 maggio 1988, n. 6.