Art. 13.
 
   1.  Al  fine  di  procedere  alla formazione permanente di tecnici
qualificati  in  agricoltura  e  nella  difesa  dell'ambiente  e   di
permettere  l'effettuazione  di  una costante attivita' didattica, di
tirocinio   pratico-applicativo,   di   ricerca   applicata   e    di
sperimentazione  a  favore  delle  aree  interne, il presidente della
regione e' autorizzato a stipulare  convenzioni  con  le  Universita'
siciliane  che  a  qualsiasi  titolo  dispongano o gestiscano aziende
agrarie ubicate nei territori delimitati ai sensi dell'art. 2  o  che
svolgano  attivita'  finalizzate  agli  obiettivi  di cui al presente
articolo.
   2. Alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
dei commi secondo, quinto e sesto dell'art. 16 della legge  regionale
3  giugno  1975,  n.  24. Fra le dotazioni immobili di cui al secondo
comma del predetto art. 16 sono comprese le strutture  ricettive  per
lo  svolgimento delle attivita' didattiche e sperimentali a carattere
residenziale.
   3.  Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa
di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1988.
   4.  Per  gli  anni successivi si provvedera' ai sensi dell'art. 4,
secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.