Art. 13. 1. Al fine di procedere alla formazione permanente di tecnici qualificati in agricoltura e nella difesa dell'ambiente e di permettere l'effettuazione di una costante attivita' didattica, di tirocinio pratico-applicativo, di ricerca applicata e di sperimentazione a favore delle aree interne, il presidente della regione e' autorizzato a stipulare convenzioni con le Universita' siciliane che a qualsiasi titolo dispongano o gestiscano aziende agrarie ubicate nei territori delimitati ai sensi dell'art. 2 o che svolgano attivita' finalizzate agli obiettivi di cui al presente articolo. 2. Alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei commi secondo, quinto e sesto dell'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24. Fra le dotazioni immobili di cui al secondo comma del predetto art. 16 sono comprese le strutture ricettive per lo svolgimento delle attivita' didattiche e sperimentali a carattere residenziale. 3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1988. 4. Per gli anni successivi si provvedera' ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.